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Legge stabilità Regione Puglia, non c’è impugnativa

In merito alle notizie di stampa pubblicate ieri, relative alla presunta impugnativa della legge di Stabilità 2016 della Regione Puglia, si specifica che l’impugnativa riguarda esclusivamente un articolo della legge di Stabilità relativo al reimpiego di risorse umane destinate al servizio socio-assistenziale e all’integrazione scolastica dei minori disabili.
Non c’è quindi alcuna impugnativa della legge di stabilità, che rimane confermata nel suo impianto complessivo. Peraltro, l’articolo impugnato riguarda soltanto il destino di circa 15 unità lavorative. Di seguito, inoltre, si riporta la nota a cura del consigliere regionale Paolo Pellegrino, proponente l’emendamento approvato dal Consiglio regionale e oggetto dell’impugnativa del Governo nazionale:
“I rilievi avanzati dal Governo, così come preannunciati dalla Agenzia Ansa, in ordine alla legittimità dell’art. 53 della L.R. Puglia n. 1 pubblicata sul B.U.R n. 17 del 19/02/2016, appaiono infondati sotto entrambi i profili prospettati.
Non c’è nessuna violazione dell’art. 97 della Costituzione, atteso che la norma di bilancio condiziona espressamente la possibilità di intervenire sulle risorse da dedicare al servizio socio assistenziale di integrazione scolastica di minori disabili “compatibilmente con i piani assunzionali delle ASL”, e quindi non è ipotizzabile alcuna incidenza sul pareggio di bilancio della Asl e comunque sul bilancio autonomo regionale, poiché il piano assunzionale può essere adottato solo all’interno di una previsione di copertura di spesa.
Non sono rilevanti nemmeno gli altri due profili prospettati con riferimento alla violazione della concorsualità nell’accesso al lavoro e la violazione dei contratti collettivi in quanto la norma impugnata risulta attuativa di norma statale ed in particolare dell’articolo  16 della Legge 111/2011, ove è previsto che “le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l’illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale”.
Sicchè appare evidente che, nel caso in cui le Asl intendano attivare il servizio di integrazione scolastica, sarebbero obbligate a “ripristinare” i rapporti pregressi, sia pure a tempo determinato, così come previsto dall’art. 53 oggetto della impugnativa”.

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