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Stilato Protocollo d’Intesa per la campagna elettorale a Bari

In data 28 gennaio 2013, alle ore 11.00, presso la Prefettura di Bari, si è tenuta una riunione per la disciplina della propaganda elettorale in occasione delle elezioni politiche indette per domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013. Alla riunione, presieduta dal Viceprefetto Biagio DE GIROLAMO, hanno partecipato i rappresentanti delle Istituzioni e delle formazioni politiche per raggiungere un’intesa tra tutte le parti, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, che consenta uno svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di indispensabile, reciproco rispetto, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali e che garantisca la tutela dell’ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

In modo particolare le forze politiche si impegnano a rispettare ed a far rispettare le norme in vigore che, ispirandosi ai principi costituzionali prevedono:

– il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, palizzate e recinzioni ( art. 1 della legge n. 212/56 così come modificata dalla legge n. 130/75) e, a maggior ragione, su monumenti ed opere d’arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell’estetica cittadina (art. 162 del D. Lgs. 42/2004).

Per la parte di propria competenza, ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell’assegnazione degli spazi per l’affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, per ciascun candidato o lista (D. L.vo n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15 della legge n. 515/93 così come modificato dall’art. 1, comma 178, della legge 27/12/2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007).

Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93). Le parti politiche si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori ed ai candidati le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere necessariamente rispettate, adottando le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate, ed in particolare che:

1. devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56 così come modificato dall’art. 6 della legge 24/4/1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge n. 212/56 così come sostituito dall’art. 3 della legge n. 130/75);

2. dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (25 gennaio 2013) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale, luminosa o figurativa, a carattere fisso – ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi – in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. E’ vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della legge n. 212/56 così come modificato dall’art. 4 della legge n. 130/75). Si raccomanda in particolare di non apporre striscioni recanti propaganda elettorale su edifici, anche condominiali, che ospitano uffici pubblici ed istituzionali;

3. non possono essere lanciati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ( art. 6 della legge n 212/56 così come modificato dall’art. 4 della legge n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;

4. è autorizzato l’uso dei mezzi mobili riportanti il manifesto di propaganda elettorale dei candidati impegnati nella competizione elettorale. E’ vietata, invece, la sosta in piazze o strade del comprensorio cittadino dei suddetti mezzi mobili.

5. dal 25 gennaio 2013 al 22 febbraio 2013 compreso possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo del preavviso all’Autorità di P.S. (previsto dall’art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Durante detto periodo l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 della legge n. 130/75);

6. dalla data di convocazione dei comizi elettorali, sino al penultimo giorno prima della votazione (22 febbraio 2013), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7 – comma 1 e 2, della legge n. 28/2000);

7. dal 15° giorno antecedente quello della votazione (9 febbraio 2013) sino alla chiusura delle operazioni di votazione ( 25 febbraio 2013), è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge n. 28/2000);

8. dal giorno antecedente quello della votazione (23 febbraio 2013) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 febbraio 2013) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta ed indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge n. 212/56 così come sostituito dall’art. 8 della legge n. 130/75). E’ consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall’art. 1 della legge n. 212/56 così come modificato dall’art. 1 della legge n. 130/75;

9. nel periodo di divieto di propaganda elettorale le parti si impegnano a non utilizzare alcun mezzo aereo ai fini della propaganda stessa; la Prefettura interesserà le competenti Autorità affinché vigilino sulle autorizzazioni, anche ai fini della sicurezza dei voli.

Vengono poi raggiunte le seguenti intese in ordine a:

Per la città di Bari, l’Amministrazione comunale provvederà ad individuare, d’intesa con la Questura le piazze nelle quali avranno luogo esclusivamente i comizi elettorali, secondo una precisa turnazione oraria, con esclusione della possibilità di effettuare in esse, feste, manifestazioni musicali, spettacoli e attrazioni varie.

Le Amministrazioni comunali definiranno l’elenco delle zone in cui si possono svolgere i comizi di propaganda elettorale e si impegnano a pubblicizzare, con i mezzi ritenuti più opportuni, i luoghi così individuati.

Lo svolgimento delle manifestazioni per la diffusione dei messaggi di propaganda elettorale, sarà consentito solo nelle piazze in cui non si svolgono comizi elettorali e, comunque, nel rigoroso rispetto delle norme di legge e delle altre norme di disciplina previste dal presente accordo. Si evidenzia che qualora la manifestazione elettorale venga svolta nell’ambito di uno spettacolo, occorrerà richiedere l’autorizzazione prevista dall’art. 68 del T.U.L.P.S.

Ciascun partito si impegna:

– a partecipare alla riunione che si terrà con l’Autorità di P.S., nel corso della quale si procederà al sorteggio delle fasce orarie in cui i singoli partiti potranno tenere i comizi richiesti; questi potranno espletarsi tutti i giorni, fino al 20 febbraio prossimo, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00; per le giornate del 21 e 22 febbraio, ultimi due giorni di campagna elettorale, si potrà derogare di un’ora, ossia fino alle 24,00. Sarà, altresì, consentito lo scambio dei turni tra i partecipanti alla competizione elettorale con l’assenso delle Segreterie Politiche locali, previa tempestiva comunicazione all’Autorità locale di P.S.;

– a comunicare all’Autorità di P.S. le località dove si dovranno svolgere i comizi, precisandone l’ora di inizio. Tali comunicazioni, a tutela dei diritti di tutte le forze politiche che partecipano alle elezioni non dovranno essere effettuate prima di tre giorni dalla data stabilita per il comizio (salve le intese particolari riguardanti i comizi di chiusura). Nei casi in cui ci siano più richieste di comizi per il medesimo giorno, sarà data la precedenza in base all’ordine di presentazione della richiesta;

– a garantire che i limiti di tempo fissati per ogni comizio siano scrupolosamente osservati, lasciando un congruo intervallo tra la fine di un comizio e l’inizio di quello successivo, in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico nonché l’effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi;

– ad evitare di installare altoparlanti e tenere comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali e case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole ovvero nelle immediate adiacenze dei mercati;

Viene ribadito che nessuno dovrà recare disturbo ai comizi stessi. Non sarà, pertanto, ammesso il contraddittorio con gli avversari politici nei comizi all’aperto. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l’obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per l’organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia. Il presente protocollo sarà inviato a tutti i Sindaci dei Comuni della provincia di Bari affinché ne diano la massima diffusione tra tutti i partiti, le liste civiche ed a tutti i partecipanti alle consultazioni.

 

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