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Analizzata l’attività antincendio boschivo nel 2018

La situazione che oggi il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si trova a fronteggiare in merito agli incendi boschivi è particolarmente articolata e resa complessa da tutta una serie di fattori che in questi anni sono stati spesso poco considerati, soprattutto da chi ha il compito di gestire e governareun territorio. È quanto si legge in una nota delle segreterie provinciali di Cgil Vvf, Conapo, Confsal Vvf e Usb Vv.f.
Di seguito il contenuto della nota.
“Alla luce del mutato quadro normativo che ha definito e rafforzato alcune competenze già svolte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, risultano necessari ulteriori interventi per meglio rendere efficaci le azioni di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. La nuova normativa, a partire dal D.lgs.19 agosto 2016, n. 177 (e dal D.lgs.12 dicembre 2017, n. 228, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177) stabilisce che in relazione a quanto previsto all’articolo 7, comma 1, (ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli enti locali), al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi: concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l’ausilio di mezzi da terra e aerei (nelle attivita’ di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sulla base di
accordi di programma); coordinamento delle operazioni di spegnimento, d’intesa con le regioni, (sulla base di accordi di programma,) anche per quanto concerne l’impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB); partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.
Chiaro appare che la competenza risulta concorrente tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’ente regionale, tranne che per soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi, funzioni mantenute allo Stato in base al D.lgs. 112/98, art.107, comma 1, lettere f) numeri 3). Va comunque rilevato che, tranne per il periodo di grave pericolosità, e spesso neanche per l’intero periodo, individuato annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri (15 giugno – 30 settembre), e fissato, per ciascun anno, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, l’attività di contrasto agli incendi viene svolta “esclusivamente” e sistematicamente solo da Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Durante il periodo di “grave pericolosità” le Regioni sono tenute ad assicurare il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo, con una operatività di tipo continuativo, nei periodi a rischio di incendio boschivo, le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all’attività delle squadre a terra, di risorse, di mezzi e personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in base ad accordi di programma (di carattere oneroso, così come sancito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 322/2006 del 6 ottobre 2006), in base a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 7 della vigente L. n. 353/2000. Spesso questa operatività di tipo continuativo si riduce a un’attività esclusivamente diurna, programmando e prevedendo invece per le ore serali/notturne l’utilizzo di un solo operatore SOUP, senza la disponibilità di alcun operatore o squadra da terra, in palese contrasto con la predetta norma, a cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è costretto a sopperire con l’assetto ordinario di uomini e mezzi dedicati al soccorso tecnico urgente.
Con la pubblicazione del Dlgs. 2 gennaio 2018, n. 1, avente come oggetto il riordino del sistema di protezione civile, sono state conseguentemente abrogate alcune norme che precedentemente disciplinavano le attività di protezione civile, come la legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre all’ articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 con cui si conferivano alle regioni e agli enti locali alcune funzioni dello Stato, tra cui lo spegnimento degli incendi boschivi.  Tale competenza è stata riassegnata con l’art. 11 del predetto Dlgs. 2 gennaio 2018, n. 1, lettera m), con cui si stabilisce che: le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle rispettive potesta’ legislative ed amministrative, disciplinano l’organizzazione dei sistemi di protezione civile nell’ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attivita’ di protezione civile di cui all’articolo 2 e, in particolare (…) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le
competenze statali in materia, in conformita’ a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il concetto con cui si precisa la salvaguardia delle competenze statali ribadisce quanto fissato dalla Corte Costituzionale che con la sentenza n. 322 del 2006 ha affermato che le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale (sentenza n. 134 del 2004). Ed ha sottolineato che – pur non essendo ovviamente escluso «che si sviluppino auspicabili forme di collaborazione tra apparati statali, regionali e degli enti locali volte a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio» – tuttavia «le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni,
nemmeno nell’esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati» (cfr. anche sentenza n. 429 del 2004), in conformità all’art. 118, primo comma della Costituzione, che consente allo Stato di attribuire a se stesso le funzioni amministrative di cui occorra garantire l’unitarietà di esercizio.
Il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 19 dicembre 2017, nell’esprimere il proprio parere sullo schema del decreto legislativo elaborato in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, ovvero il Dlgs. 2 gennaio 2018, n. 1, ha apprezzato la previsione delle convenzioni, quale strumento pratico e flessibile – pur non potendo non rilevare la necessità che rimanga fermo il principio per cui il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dipende operativamente o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della protezione civile) o dal Ministero dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile), chiarendo esplicitamente, che non si può trattare di un vero e proprio avvalimento di tipo gerarchico-amministrativo, ma solo di un sostegno funzionale che il Corpo dei Vigili del Fuoco può e deve fornire alle Regioni nel rispetto della propria autonomia nei confronti di queste ultime.
La non previsione, per le ore notturne, di squadre e operatori SOUP preposti a soddisfare l’operatività di tipo continuativo, grava impropriamente sul sistema di soccorso statale preposto al soccorso tecnico urgente, determinando una grave ed imprudente condizione di indisponibilità di dispositivi di emergenza/soccorso per tutto il territorio provinciale, in caso di emergenza incendio boschivo notturno. Per il prossimo futuro si auspica una programmazione e una condivisione delle attività da porre in campo con congruo anticipo, prevedendo un monitoraggio sistematico delle aree densamente boscate, con relativa manutenzione e gestione che riducano al minimo i rischi di incendi, con la possibilità un prevedere un accesso pronto ed immediato anche per le zone con vegetazione fitta e di difficile accesso”.

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