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Andria, scatta dal 1° maggio il nuovo regolamento per la vendita dei prodotti ortofrutticoli

Dall’1 maggio 2019 in tutto il territorio comunale di Andria entreranno in vigore le nuove misure e limitazioni in materia igienico sanitaria per l’esposizione di prodotti ortofrutticoli da parte degli esercizi commerciali in sede fissa al di fuori dei locali di vendita e per gli operatori del commercio/produttori agricoli ambulanti su aree pubbliche. Le disposiziono vertono su 5 regole:

1) Gli esercenti commerciali in sede fissa di frutta e verdura, possono esporre nei limiti degli spazi autorizzati, al di fuori dei locali di vendita sia su suolo pubblico, sia su suolo privato, sia su suolo privato aperto al pubblico transito solo prodotti a buccia spessa (quali ad es. ananas, cocomeri, meloni, banane,agrumi, ecc) che si consumano previo depellamento; è tassativamente vietata l’esposizione all’esterno del locale di prodotti orticoli;

2) Gli operatori commerciali in sede fissa dovranno assicurare una copertura che protegga gli alimenti dalle ricadute di polveri o da altri agenti inquinanti, con protezioni anche di tipo fisso o mobile (Es. tenda parasole, ecc). I mezzi di protezione usati all’esterno devono essere mantenuti puliti e deve essere evitata la possibile dispersione di polvere. Inoltre la merce dovrà essere collocata su piani rialzati da terra per un’altezza non inferiore ad un metro;

3) E’ vietata la vendita al di fuori degli spazi autorizzati all’interno e all’esterno dell’attività e segnatamente della merce collocata su automezzi parcheggiati a ridosso della sede dell’esercizio commerciale;

4) Per gli automezzi degli operatori del commercio su area pubblica di ortofrutta e degli imprenditori agricoli per la vendita dei loro prodotti in forma itinerante, è consentita l’apertura solo di un lato del veicolo e nessuna cassetta dovrà essere tenuta sull’area pubblica. Il lato consentito per l’apertura non deve coincidere con quello in corrispondenza del tubo di scarico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario a servire la clientela;

5) Gli imprenditori agricoli sono tenuti per la vendita dei propri prodotti ad utilizzare idonei banchi mobili con adeguati mezzi di copertura dei prodotti.

La violazione delle disposizioni previste nell’ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00.

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