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Attivo il fondo di solidarietà?

Dal 15 novembre 2010 le famiglie in difficoltà economiche, per  perdita del posto di lavoro o per costose spese mediche, possono beneficiare di quanto previsto dalle norme  di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la prima casa,”.

Il citato “Fondo” – ha commentato Marina Festa, Segretaria Provinciale dell’Adiconsum Cisl –  ha risorse molto limitate, di sole 20 milioni di euro, per cui è necessario affrettarsi a fare la richiesta di sospensione mutuo, presentando l’istanza all’istituto bancario ove si è stipulato il mutuo prima casa.

“L’importanza del Fondo di Solidarietà, a differenza del precedente Piano famiglia, – ha continuato Marina Festa – sta nel fatto che la sospensione consente ai cittadini in difficoltà di non pagare gli interessi che possono arrivare anche a  6.000 euro per 18 mesi, ma certamente non risolve i problemi di numerose famiglie con un lavoro precario o sottopagato e  che hanno un mutuo con un tasso elevatissimo”

Per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

  • Titolo di proprietà sull’immobile, sito nel territorio nazionale, oggetto del contratto mutuo che deve costituire l’abitazione principale del beneficiario.
  • Titolarità del mutuo di importo erogato non superiore a 250.000,00 euro in ammortamento da almeno un anno.
  • Indicatore di situazione economica equivalente ISEE (dell’intero nucleo familiare) non superiore a 30.000 euro.
  • L’immobile oggetto di mutuo deve essere non di lusso e pertanto non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L’ammissione al beneficio è subordinata agli eventi di seguito indicati verificatisi successivamente alla stipula del contratto di mutuo:

  1. Perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro.
  2. Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare che sia percettore di reddito pari ad almeno il 30% del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario.
  3. Pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate sostenute nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda per un importo annuo non inferiore a 5.000,00 euro.
  4. Spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o adeguamento funzionale dell’immobile oggetto di mutuo sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo non inferiore a 5.000,00 euro e gravanti direttamente sul nucleo familiare del beneficiario.

Aumento della rata di mutuo regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, dovuto alle variazioni dei tassi di interesse, nella misura del 25% nel caso di rate semestrali e del 20% per quelle trimestrali e mensili.

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