BasilicataPolitica

Interrogazione del M5S Potenza sulla regolamentazione degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabili

Al Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Luigi Petrone

e.p.c

Al Signor Sindaco
Al Segretario Generale

LORO SEDI

OGGETTO: Interrogazione urgente – richiesta di notizie sulla regolamentazione degli impianti per la produzione di  energia da fonte rinnovabili (parchi eolici).

Il sottoscritto Consigliere Comunale Savino Giannizzari, capo gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle, espone quanto segue,

PREMESSO CHE:

  • il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all’art. 5, definisce l’impatto ambientale “l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”;
  • la Regione Basilicata, è stata interessata negli ultimi anni da un forte incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, sia in virtù della regolamentazione statale altamente incentivante che in virtù della regolamentazione regionale in materia; inoltre date le favorevoli condizioni anemologiche la Basilicata è stata una delle prime regioni coinvolte dal rapido sviluppo degli impianti mini-eolici, ben prima che fossero individuati precisi indirizzi localizzativi;
  • alla luce del citato sviluppo la normativa nazionale ha regolamentato la gestione di eventuali elevate concentrazioni di tali tipologie di impianti in un dato contesto territoriale (impatti cumulativi). Tale materia è stata regolamentata dapprima dal DM 10 settembre 2010, che riservava alle Regioni e alle Province autonome la possibilità di individuare aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti, secondo le modalità indicate nel paragrafo 17, sia e soprattutto con l’art. 4, comma 3 del recente D.Lgs. n. 28/2011 che, disciplinando le procedure amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi all’installazione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al precipuo fine di “evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità”, ha previsto che “le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto ambientale”, con questo assegnando alla valutazione d’impatto ambientale un ruolo di coordinamento che il già citato D.Lgs. n. 152/2006 le assegna;
  • il punto 7 dell’Allegato 4 “Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio” del DM 10 settembre 2010 prevede specifiche prescrizioni in merito ai possibili incidenti legati al funzionamento degli aerogeneratori ritenendo “opportuno prendere in esame l’idoneità delle caratteristiche delle macchine, in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito” a tal fine considera utile fornire “opportuna documentazione attestante la certificazione degli aerogeneratori secondo le norme IEC 61400”, valutare “la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentate”, assicurare “la protezione dell’aerogeneratore in caso di incendio sia in fase di cantiere che di esercizio anche con l’utilizzo di dispositivi portatili (estintori)” e garantire “un adeguato trattamento e smaltimento degli olii derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati)”. Si segnalano, inoltre, possibili misure di mitigazione prevedendo che “la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all’altezza massima dell’elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre”;
  • il primo provvedimento regionale con valore di cogenza e di indirizzo per la localizzazione degli impianti è stato pubblicato sul BUR n. 2 del 16 gennaio 2010, precedente al DM del 10 settembre 2010, in cui sono indicati i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari che determinano l’inidoneità di specifiche aree all’installazione di determinate dimensioni e tipologie di impianti e le ragioni che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle autorizzazioni; tuttavia le linee guida del PPTR hanno previsto una sostanziale revisione delle aree non idonee previste dalle norme del provvedimento regionale;
  • accertato che nelle contrade della nostra città sono presenti numerosi impianti mini-eolici, interessando vaste zone dell’agro rurale con il proliferare di veri e propri “parchi eolici” formati dal sommarsi di numerosi aero-generatori all’interno di ristretti ambiti agricoli;
  • considerato altresì che, a parere dell’interrogante, l’energia eolica può essere si una risorsa utile per la comunità, tuttavia è necessario valutare sempre l’impatto ambientale, acustico e elettromagnetico che un parco eolico produce nel concreto sul territorio;

VISTO CHE:

  • è un principio ormai pacifico della giurisprudenza quello che stabilisce che, in ogni caso, la valutazione d’impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici, tra i quali quello alla salute e alla pubblica incolumità, e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera, apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 22 giugno 2009, n. 4206). Pertanto, anche fenomeni o eventi che potrebbero ritenersi improbabili, come la rottura di una pala eolica, e che possono essere accentuati da fenomeni di tipo NIMBY devono essere opportunatamente valutati nelle decisioni in materia di VIA.

CONSIDERATO CHE:

  • accade spesso che le valutazioni di impatto ambientale e le relative procedure autorizzative per l’installazione di impianti FER considerino in modo approssimativo il rischio da gittata o il pericolo di incendio degli aerogeneratori e che non siano previste adeguate misure di monitoraggio e controllo sia nella fase di installazione che nella fase di funzionamento;
  • sono numerose le notizie di incidenti legati al funzionamento degli aerogeneratori, tali eventi riguardano non solo la rottura accidentale delle pale, con getto di frammenti delle parti rotanti, ma anche il poco considerato pericolo di incendi, la cui probabilità di accadimento non è trascurabile così come per tutte le apparecchiature elettriche. Il rischio di incendio aumenta nel periodo estivo per i parchi eolici che insistono su territori agricoli in cui le culture, come spesso accade, sono cerealicole e sia il prodotto coltivato che l’imballaggio della paglia costituiscono elementi altamente incendianti;
  • altri fattori di rischio sono legati al lancio di frammenti di ghiaccio prodotti dai cambiamenti di temperatura nel movimento della pala in particolari condizioni atmosferiche. Nella maggior parte dei casi la gittata è limitata ad un raggio non superiore all’altezza della pala e dipende comunque dall’intensità del vento, dalle dimensioni del frammento di ghiaccio e dalle condizioni operative;
  • non sono rari gli episodi di perdite di olio, la cui gittata può raggiungere sia le strade che le colture circostanti, con gravi rischi, in quest’ultimo caso, di contaminazioni dei prodotti agricoli, del suolo e delle falde acquifere;
  • le cause prevalenti di questi tipi di incidente sono le avverse condizioni meteo, l’usura, i difetti strutturali o, più spesso, una concomitanza di queste cause;
  • se si considera il fatto che i terreni su cui insistono tali impianti sono spesso anche luoghi di lavoro per coloro che esercitano la professione di agricoltore. Inoltre il rischio di gittata diventa un pericolo anche per possibili automobilisti o pedoni di passaggio;
  • le più recenti notizie di incidenti connessi al funzionamento degli aerogeneratori riguardano il territorio della Provincia di Avellino: in data 13 gennaio 2016 un aerogeneratore nel territorio di Bisaccia si frantumava e pezzi di kevlar (fibra di cui sono composte le pale) venivano scaraventati per decine di metri nei campi circostanti e sulle strade adiacenti l’aerogeneratore; in data 2 marzo 2016 nel territorio del Comune di Andreatta un aerogeneratore ha inondato di olio idraulico i campi circostanti e la strada.

RITENUTO OPPORTUNO:

  • tenere adeguatamente conto nell’ambito delle valutazioni di impatto ambientale dei suddetti elementi di rischio al fine di tutelare non solo il territorio, l’ambiente e il paesaggio, ma anche la sicurezza, la salute e l’incolumità delle persone e delle loro attività produttive che nella fattispecie risultano essere prevalentemente connesse all’agricoltura;
  • in applicazione del principio di precauzione, innalzare il livello dei rischi connessi al funzionamento degli aerogeneratori, giacché dati di letteratura e statisticamente validati, non consentono di assumere, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m per il rischio di gittata;
  • prevedere opportuni monitoraggi e controlli, sia in fase di installazione che di funzionamento, da parte dell’ARPAB, quale soggetto terzo;
  • prevedere l’installazione dei parchi eolici solo in aree a diretta destinazione industriale appositamente scelte ed individuate, nelle quali si vada a circoscrivere l’impianto, evitando i rischi, precedentemente esposti, sull’ambiente e sull’uomo.

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

per sapere:

  • se il Comune di Potenza ha approvato un piano di zonizzazione acustica e di limitazione dei “parchi eolici” nelle zone agricole del territorio comunale;
  • se dai controlli e/o misurazioni effettuate da parte degli organi competenti risultano sforamenti da inquinamento acustico ed elettromagnetico sul territorio comunale;
  • se non ritengano opportuno predisporre e garantire adeguati e periodici controlli, monitoraggi e verifiche da parte dell’ARPAB sugli aerogeneratori in esercizio, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza;
  • se non ritengano opportuno prevedere opportuni approfondimenti sui rischi e sugli incidenti connessi al funzionamento degli aerogeneratori in sede di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione di nuovi parchi eolici, e considerare un’adeguata valutazione degli impatti cumulativi di impianti FER nel procedimento di VIA con riferimento alla salute e alla pubblica incolumità;
  • se non intendano prevedere misure per disincentivare le nuove installazioni di fotovoltaico ed eolico di taglia industriale sul suolo salvaguardando i terreni destinati a colture e preferendo l’installazione in siti industriali e in zone chiuse al pubblico passaggio e incentivando un sistema di produzione di FER diffuso, promuovendo l’installazione di miniturbine eoliche sugli edifici in aree industriali o in siti industriali dismessi.

Il Consiglieri Comunale M5S
Savino Giannizzari

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