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Istanza Tap, audizione del governatore Emiliano

Al Ministero dello Sviluppo Economico
in persona del Ministro p.t.

Ill.mo Signor Ministro,
nell’ambito del procedimento di rilascio dell’autorizzazione per il Gasdotto TAP, la Regione Puglia ha fermamente manifestato il dissenso espresso e motivato sul progetto presentato e già sottoposto a VIA,con particolare riferimento alla scelta progettuale del punto di approdo a San Foca.
A fronte di tale espresso e motivato dissenso – in base alla consolidata giurisprudenza costituzionale sulla c.d. “intesa forte” tra Stato e Regione interessata, quale condizione necessaria di legittimità delle leggi che attraggono in capo al primo una funzione amministrativa in materie di legislazione concorrente o residuale regionale –codesto Ministero avrebbe dovuto fare corretta applicazione del quadro legislativo vigente rationetemporis – e, in particolare, di quanto specificamente previsto per la fattispecie in esame dall’art. 52-quinquies, commi 2 e 5, del d.P.R. n. 327/2001, e dall’art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239/2004 –attuando quelle «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze (…) anche con l’impiego di specifici strumenti di mediazione (ad esempio, la designazione di commissioni paritetiche o di soggetti “terzi”), o di ulteriori garanzie della bilateralità»(così Corte Costituzionale n. 239/2013).
Al contrario, lungi dal ricercarsi lealmente l’armonica composizione dei rispettivi interessi, il procedimento è stato rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (erroneamente applicando la diversa procedura di cui all’art. 14-quater della legge n. 241/1990) e le trattative emerse dall’esame dei verbali delle riunioni tenutesi in quella sede si sono in realtà risolte nella mera “registrazione del dissenso” della Regione Puglia, conducendo al rilascio dell’autorizzazione “TAP” con il Decreto Ministeriale del 20.5.2015.
La questione è attualmente sub iudice davanti al Consiglio di Stato, a seguito di atto d’appello della pronuncia di rigetto del Giudice di primo grado che la Regione Puglia ha notificato lo scorso 13 maggio.
Ciò che più conta, però, è che il procedimento concretamente seguito per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione del Gasdotto TAP ha determinato la paleselesione delle prerogative costituzionalidell’Ente territoriale che rappresento e che la suddetta lesione risulta oggi “certificata” dalla recentissima sentenza n. 110/2016 della Corte costituzionale, depositata lo scorso 20 maggio.
In questa pronuncia, avente ad oggetto le censure di legittimità costituzionale che la Regione Puglia aveva sollevato avverso le modifiche che l’art. 37 del c.d. decreto “Sblocca Italia” aveva apportato all’art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327/2001 proprio in relazione ai «gasdotti di approvvigionamento di gas dall’estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse», il Giudice delle leggi ha ribadito a chiare lettere che il citato art. 52-quinquies «prevede “la cosiddetta intesa ‘forte’ ai fini della localizzazione e realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche quale modulo procedimentale necessario per assicurare l’adeguata partecipazione delle regioni allo svolgimento di procedimenti incidenti su una molteplicità di loro competenze” (sentenza n. 182 del 2013)», affermando in termini inequivoci che anche «ai “gasdotti di approvvigionamento di gas dall’estero” è pienamente applicabile il disposto dell’art. 52-quinquies, comma 5, del d.P.R. n. 327 del 2001, che prevede l’adozione, d’intesa con le Regioni, dell’atto conclusivo del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di ogni infrastruttura lineare energetica».
Ma vi è di più. Con la medesima decisione, la Corte costituzionaleha avuto specifica cura di precisare, altresì, che «l’intesa prevista dall’art. 52-quinquies, comma 5, del d.P.R. n. 327 del 2001 (…) non può che riguardare anche “le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse”».
Si tratta, come è agevolmente comprensibile, di una pronunciache ha effetti dirompenti e ulteriormente inficianti – anche sotto il profilo della lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione Puglia – la procedura seguita per il rilascio dell’autorizzazione “TAP” di cui al Decreto Ministeriale del 20.5.2015.
La necessità di un’intesa forte con la Regione, infatti, avrebbe dovutocomportare il coinvolgimento “paritetico” dell’Ente territoriale sin dalle fasi iniziali.
In particolare, l’intesa prevista dall’art. 52-quinquies, comma 5, del d.P.R. n. 327 del 2001, per come interpretata sotto la lente della citatasentenza della Corte costituzionale n. 110/2016, avrebbe dovuto riguardare anche «le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse».
Nonostante la Regione abbia sin dall’inizio sollecitato lo Stato a ricercare un approdo alternativo rispetto a quello in contestazione, il MISE si è attestato su posizioni del tutto ostruzionistiche, a difesa dell’interesse della proponente TAP (a non dilatare i tempi di autorizzazione dell’opera), omettendo di ricercare lealmente l’intesa (forte) che la norma legislativa (come interpretata dal Giudice delle leggi) addirittura prescrive a monte, ovvero sin dall’avvio delle operazioni preparatori e necessarie alla redazione dei progetti, non essendo certo la procedura di VIA la fase «preparatoria alla redazione dei progetti» quale sede naturale per la ricerca dell’intesa (forte) di cui trattasi.
TAP-MISE hanno illegittimamente relegato alla fase VIA (per la quale non sono necessarie forme di condivisione regionale che si traducano in una intesa c.d. “forte”) l’esame ed il superamento delle contrapposte posizioni sul punto di approdo; posizioni che si sono poi negativamente riverberate –solo a valle del procedimento – in sede di rilascio del provvedimento finale.
In sostanza, il procedimento svoltosi innanzi alla Presidenza del Consiglio è servito solo ad accentuare il conflitto con la Regione e indebolire la portata prescrittiva della VIA (in tale sede il Ministero dell’ambiente ha superato la prescrizione che,in virtù del principio di precauzione, avrebbe dovuto imporre la sottoposizione del progetto a Nulla Osta di Fattibilità, ai sensi della c.d. normativa “Seveso”).
Per tutto quanto fin qui esposto, al fine di assicurare la doverosa garanzia delle prerogative costituzionali dell’Ente che rappresento, Le chiedo di procedere al riesame in autotutela di tutti gli atti del procedimento amministrativo e di annullare/revocare il decreto di rilascio dell’Autorizzazione Unica alla realizzazione del gasdotto TAP.

Michele Emiliano

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