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Pro-memoria in ordine alla proroga quinquennale della sezione distaccata di Pisticci del Tribunale di Matera

Tribunale PisticciPer dare una risposta adeguata e non approssimativa bisogna partire dalla legge, che tutti devono osservare, prima di tutto i magistrati, come da art. 102 della Costituzione. Osservato speciale l’’art. 8 decr. 155/2012 che richiede i pareri, ai fini dell’emissione del decreto ministeriale, del consiglio giudiziario, del Consiglio dell’Ordine Avvocati, Presidente del Tribunale, Sindaci di Matera e Pisticci. I consessi interpellati sono alla pari di fronte alla Legge, e non vi è alcuna preminenza di uno sull’altro, e quindi ognuno ampiamente autonomo. Per consequenziale logica giuridica il Presidente del Consiglio Giudiziario non aveva alcun diritto-potere di convocare il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, quale semplice uditore, per esprimere il proprio parere. D’altra parte il Consiglio dell’Ordine Forense si era già espresso con parere positivo ampiamente motivato e articolato. Probabilmente si trattava di un escamotage per giustificare l’accoglimento della richiesta di due associazioni private di avvocati con pochi aderenti, che, oltretutto erano espressioni di articolari ed individualistici interessi di professionisti che ritenevano più comodo frequentare una sola sede giudiziaria, anziché due, come quelle di Pisticci e Matera. Niente di scandaloso ma detta posizione non tutela alcun interesse di carattere generale quale quello di non sopprimere un presidio giudiziario, né l’interesse di testimoni e delle varie parti in causa di Montalbano, Craco o Policoro che certamente trovavano e trovano più conveniente e meno dispendioso andare a Pisticci anziché a Matera, anche perché Matera non ha una stazione ferroviaria statale. Né la loro posizione ha minimamente guardato alle conseguenze negative non solo per Pisticci ma per l’intero comprensorio del Metapontino, che deriveranno dalla contrazione delle attività e dei consumi consequenziali. I loro erano e rimangono interessi individuali ed egoistici. Tanto ciò è vero che nei giorni 29 e 30 maggio dello sciopero nazionale di tutti gli avvocati d’Italia, gli studi dei due paladini degli interessi propri non hanno aderito all’astensione dalle udienze tramite i propri figli (Pinto) o nipoti (Montagna).

Tanto premesso è da dire con chiarezza che la delibera del Consiglio Giudiziario è nulla di per se, perché alla discussione e decisione hanno partecipato i tre avvocati membri del Consiglio. E tanto è contra legem, perché in forza dell’art. 16 del Decreto Legislativo 27/01/2006 n..25 gli Avvocati e Professori Universitari anche se Vice-Presidente del Consiglio, partecipano alla discussione solo sui pareri di cui ai punti a), d) ed e) del precedente articolo 15. L’assurdo poi è nel fatto che addirittura alla discussione (producendo atti privati elevati a documenti) hanno partecipato i due avvocati esterni che non erano né espressione del Consiglio Regionale, né del C.N.F., né Professori Universitari come richiedono le norme di legge del Consiglio Giudiziario. E le loro proposizioni, distorsive dei fatti e della realtà edilizia e manutentiva della sede di Matera e della sede distaccata di Pisticci, sono state poste a base del parere del Consiglio Giudiziario, che, per fare tanto, ha sollevato un venticello con spifferi calunniosi nei confronti della Commissione di manutenzione che ha documentalmente e scientificamente provato l’esistenza di tutti gli elementi fattuali per la proroga quinquennale dell’attività della sezione distaccata di Pisticci (v. verbale del 17/04/2013 della Commissione Circondariale di manutenzione, e le puntualizzazioni del dott. De Benedictis, Presidente della Sezione Penale, della Dott.ssa Gravina Procuratore Capo della Repubblica, del sindaco di Matera Adduce e del presidente del Consiglio dell’Ordine Rocco). E’ puramente arbitraria l’ipotesi “dell’inverosimiglianza” circa la irreperibilità di locali, atti allo scopo presso la struttura centrale, avanzata dal Consiglio Giudiziario nella parte conclusiva del parere, ed oltretutto manifestazione di volontà su materia la cui competenza è specificamente attribuita alla Commissione di Manutenzione. Sul piano del diritto comune e della giurisprudenza, a sostegno della nostra tesi, richiamiamo la sentenza del TAR Puglia, Bari, sez. l, 24/10/1994 n. 1144, secondo la quale molto gravi sono le conseguenze della partecipazione ad un organo collegiale di un soggetto che non avrebbe il titolo ad esserne membro come accade per la partecipazione ad un Consiglio Comunale, di una persona priva di un valido titolo di investitura alla carica di Consigliere Comunale. La mera partecipazione comporterebbe l’illegittima costituzione dell’organo e l’illegittimità delle dichiarazioni da esso adottate, anche quando il soggetto in questione non abbia votato e non abbia nemmeno preso la parola. Sul piano del diritto Costituzionale richiamiamo l’art. 102 della Carta per cui anche i Magistrati sono assoggettati alla Legge e, la Legge (d.lgs 27/01/06 n. 25) nel caso di specie, ed a nostro parere, è stata violata; ed è stata violata la Legge penale quando si è tacciato di falsità l’assunto delle Commissione di Manutenzione. Nel nostro caso siamo anche confortati dal fatto che il Presidente Attimonelli non ha ammesso giustamente l’audizione dei due Avvocati che, invece, al Consiglio Giudiziario hanno avuto accesso non solo ottenendo la parola ma producendo addirittura scritture private, poi poste a base del parere. A questo punto si può anche ipotizzare una denuncia per calunnia consumata ai danni dei membri della Commissione di Manutenzione, e comunque una denuncia per falso, col concorso degli Avvocati esterni, perché la lettera del Presidente Attimonelli del 26/09/2013 dimostra che le criticità della sede accorpante non solo erano presenti allora, ma non ancora sono state superate, perché i lavori edilizi necessari non sono stati nemmeno progettati.

L’interpretazione riduttiva dell’art. 8 fatta dal Consiglio Giudiziario non tiene conto del principio della interpretazione analogica, che le disposizioni generali delle preleggi vietano solo per le questioni penali. Infatti un Palazzo di Giustizia non si realizza né in un giorno e nemmeno in un anno. E conseguentemente quello di Via Cantisano è stato progettato, finanziato ed appaltato da diversi anni, e l’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione di quella struttura (Tribunale) è avvenuta sotto il continuo controllo, effettivo e non solo formale, del Presidente del Tribunale di Matera sin dai primi giorni del suo insediamento. E tanto concorre a determinare la responsabilità per danni per il dott. Attimonelli, in concorso con il Ministero ed il Consiglio Giudiziario per omessa vigilanza; danni che si aggiungono a quelli per la mancata utilizzazione dell’edificio delle nuove carceri. L’art. 8 dice solo che gli immobili in questione vengano utilizzati a servizio del Tribunale, senza distinzione alcuna tra sede accorpante e sede accorpata e ciò trae conferma dal fatto che il comma 3 di detto articolo precisa che “il personale che presta servizio presso alcuni degli immobili indicati” (nel caso nuova sede di Pisticci) si considera sede di servizio il Comune nel quale l’immobile è ubicato: e quindi Pisticci.” La circolare va ancora ultra legem quando vuole imporre l’iniziativa per la proroga al Presidente del Tribunale e considera come inutilmente avanzata la richiesta, già da mesi depositata, dal Presidente Attimonelli. Detta iniziativa del Presidente Attimonelli, ampiamente condivisibile ed apprezzabile, è ancora ben ricevibile dal Ministro di Giustizia. E’ il funzionario del Ministero che non si avvede del fatto che deve provvedere il Ministro, e tanto ovviamente su iniziativa degli Avvocati, o del Consiglio dell’Ordine o del Presidente del Tribunale, e non ultimo del Comune di Pisticci. L’interpretazione del Ministero, per cui solo il Presidente del Tribunale può prendere l’iniziativa è completamente fuori dalla Legge e dalla logica più elementare: ed il Ministro può ancora eliminare tale distorsione. La problematica è complessa, delicata, con implicazioni di Diritto Costituzionale e penale, per cui si impone anche la nomina di un esperto avvocato ad altissimo livello. La necessità di collaborazione di un luminare, se non di uno studio multidisciplinare (civile, amministrativo, diritto pubblico, penale) nasce dal fatto che va esaminata una problematica di merito ed in rito, molto ampia dopo la scoperta della lettera del Presidente del Tribunale. Infatti, a) la lettera del 26 settembre u.s. del Presidente del Tribunale, pone una serie di problemi. Il richiamo ad una scrittura privata tra detto Presidente ed il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Matera; la lettera tenuta nascosta; la mancanza di trasparenza; il fatto che è lo stesso Presidente che motu proprio voleva anticipare l’entrata in vigore della legge e che è stato sconfitto dinanzi al TAR; il fatto che durante il periodo di vigenza del pericolo del giudizio di ottemperanza che si è dimostrato disponibile alla proroga per la sezione distaccata; che cessato il pericolo ha preso posizione contraria rifiutando ogni iniziativa pro-Pisticci; che tale comportamento in completa mala fede ha portato alla inutilizzabilità di ben due plessi edilizi destinati alla Sezione distaccata, con gravissimo danno diretto per la Comunità Pisticcese ed indiretto per la contrazione di affari sul commercio, sui consumi; che la colpa del Presidente Attimonelli è accertata dal fatto che per un quinquennio ha alimentato l’aspettativa per l’utilizzo del nuovo palazzo di Giustizia che visitava in ogni occasione per proporre soluzioni, modifiche, destinazione di spazi ed infrastrutture. E pone soprattutto un serio problema di azione per danni per cui vanno fatte scelte in ordine a tempi e modalità perché i danni da atti illegittimi ed anche da atti ingiusti, e/o comportamenti contrari a buona fede, lealtà e correttezza della P.A. vanno risarciti. b) La lettera, inoltre, ora per allora, che il parere del Consiglio Giudiziario era sbagliato e che il falso non era della Commissione di Manutenzione, ma del Consiglio Giudiziario indotto, o determinato o anche solo sollecitato dagli avvocati esterni che avevano partecipato alla riunione fornendo atti e documenti. Problematica: rilevanza penale per un reato di calunnia consumato dal Consiglio Giudiziario ai danni della Commissione di Manutenzione e quindi proposizione di denuncia da parte del Sindaco di Pisticci, Sindaco di Matera, e Presidente del Consiglio dell’Ordine perché parti lese, o da parte del Consiglio Comunale di Pisticci che rappresenta la comunità danneggiata dal reato? In alternativa e/o cumulativamente investire il CSM sia nei confronti del Consiglio Giudiziario sia nei confronti del Presidente del Tribunale? Quale azione nei confronti del Ministro perché, adotti provvedimenti nei confronti del fatto reato? Oppure ricorso al TAR nei confronti del silenzio del Ministro e quindi richiesta di provvedimento di urgenza ante causam? c) La lettera tenuta ancor nascosta fino ad oggi, il divieto ai membri del Consiglio dell’Ordine di farla conoscere; la mancata trasparenza di tutto l’iter tanto che si parla e si scrive di scrittura privata tra i due Presidenti; la maniera surrettizia con cui sarebbe stata portata all’Assemblea l’impegno di spesa, al limite della legittimità oltretutto, non pongono un interrogativo a tutti gli Avvocati di Pisticci e di Matera per una trasparenza completa, per una sospensione di ogni ulteriore attività per le implicazioni che ha nei confronti della legittimazione che il Consiglio Comunale di Pisticci potrà ancora esperire e la eventuale informativa di tutta la deplorevole vicenda al Consiglio Nazionale Forense. A tanto sono direttamente interessati e gli Avvocati che, non devono mai dimenticare che il Codice Deontologico impone di assicurare il rispetto della Legge, la regolarità del giudizio e del contraddittorio, e i Consiglieri Comunali che rappresentano l’intera Comunità pisticcese. In conclusione esprimiamo parere che il provvedimento/comportamento del Ministro e gli atti presupposti vadano impugnati per ingiustizia manifesta, eccesso di potere per difetto di istruttoria: la lettera del 26/09/2013 del Presidente del Tribunale ne è la riprova; erroneità e falsità dei presupposti…..nullità del parere del Consiglio Giudiziario. Inoltre il Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati, il Sindaco di Pisticci ed il Sindaco di Matera, dovrebbero esaminare l’opportunità di sporgere denuncia per calunnia nei confronti del Consiglio Giudiziario e degli Avvocati esterni che hanno partecipato alla seduta con un contributo determinante, con produzione di atti e memorie, per far apparire “inverosimile” il parere della Commissione di Manutenzione di cui sono parte e quindi un gesto di orgoglio e tutela della loro funzione e del loro prestigio. Certo che anche il Consiglio Comunale come organo o, singoli Consiglieri, sono legittimati come rappresentanti dei danneggiati del reato che sono tutti ed ognuno dei cittadini di Pisticci. L’impugnativa da fare attraverso l’avvocato D’Angelia Anio dell’Ufficio Legale del Comune di Pisticci ed un collega amministrativista che ha già tutelato gli interessi del Comune dinanzi al TAR nel giudizio contro Attimonelli si rende necessario anche in previsione del referendum abrogativo della nuova geografia giudiziaria già richiesto da ben nove Consigli Regionali tra cui -cosa positiva- quello della Basilicata. Suggerirei anche la nomina di un esperto esterno dell’Università di Roma come il Prof. Giuseppe Cassano e/o eventualmente dell’Università di Bari, se il Comune lo conosce già per pregressi incarichi. AI Consiglio Comunale non deve essere addebitato di non aver fatto tutto il possibile per tutelare la Comunità Pisticcese, danneggiata gravemente nella sua tradizione, nella sua cultura, nel suo avvenire economico e sociale, con gli atti positivi o omissivi del Presidente del Tribunale, del Consiglio Giudiziario e dal silenzio colpevole del Ministro, che non ha per niente vigilato. Sul piano politico-istituzionale sollecitiamo la saggezza del Sen. Bubbico, il pragmatismo operativo dell’On. Latronico, la poliedrica conoscenza dell’Assessore Regionale Benedetto …ad adottare nella sede di propria competenza, ogni iniziativa che possa portare ad un risultato utile.

On. Avv. Nicola CATALDO

 

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