AttualitàBasilicataBasilicataCultura

Torraca, bocciato l’appello

La Corte d’Appello, e quindi il Consiglio di Stato, non ha accolto il ricorso della “Torraca” per il ripristino dello status quo della situazione iniziale, ovvero l’annessione della sede di Piazza degli Olmi alla sede madre di via Aldo Moro. Ricorso voluto dall’Amministrazione Provinciale con in testa il presidente Franco Stella, il comitato dei genitori degli alunni della “Torraca”, i docenti, il personale Ata e presentato dall’avvocato Carrozzo: “Il Consiglio di Stato non ha ritenuto opportuno la urgenza del ricorso in quanto il personale della scuola ‘Torraca’ ha trovato legittimi posti all’interno della stessa scuola, ad eccezione di qualche soprannumerario- spiega l’avvocato Carrozzo – E, devo dire che il ricorso non è stato considerato nel merito sia dal Tribunale Amministrativo di Basilicata, sia dal Consiglio di Stato. Poiché non è stato discusso il merito, farò richiesta al presidente del Tar di Basilicata del ‘Risveglio’, perché si possa prendere in considerazione il ricorso stesso”. L’avvocato spiega inoltre che “con il ricorso prodotto in prima istanza al Tar di Basilicata chiedevamo la sospensiva cautelare e i danni che la delibera regionale causava alla ‘Torraca’ quale la continuità didattica, l’organico e il danno per quegli alunni che frequentano la classe di strumento musicale e che, con l’aggregazione della sede di piazza degli Olmi alla “N. festa” vengono a perdere. In tutta la mia carriera non ho mai registrato una sentenza del genere. E, ripeto, non è stato discusso il merito del ricorso, per cui procederò chiedendo al presidente del Tar di Basilicata il risveglio dello stesso per poterne discutere”.

Una sentenza che trova la scuola “Torraca” ancora una volta beffata in quella che era già di per se la soluzione presa dal consiglio regionale con delibera del 2 febbraio 2011 che aggregava la sede di Piazza degli Olmi alla “N.Festa” il ricorso chiedeva il soprassedere a questa soluzione lasciando invariata la situazione anche perché la “N. Festa” era al di sotto dei cinquecento alunni di circa ventidue. Una sentenza quella del Consiglio di Stato tiene aperta la possibilità all’avvocato di chiedere il merito. Ne parliamo con il presidente della Provincia Franco Stella il quale sottolinea: “Stiamo chiedendo l’anticipo del merito e bisogna fare in tutta fretta e credo che non sia peregrino farlo per capire dove abbiamo sbagliato, se abbiamo sbagliato. Una cosa è certa che andremo sino in fondo percorrendo tutto quello che è necessario perché riteniamo che il territorio sia stato danneggiato, quantunque ne avessimo i diritti che sono stati lesi”. Il Merito della causa ritorna a Potenza e i tempi per averne esito sono più lunghi. So parla di sei sette mesi.

Così l’avvocato Carrozzo scrive in una sua lettera: “Con riferimento all’appello in oggetto mi spiace comunicarVi che con Ordinanza 2991/11 la VI Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello, compensando le spese.

La sintetica motivazione che si legge nella Ordinanza è la seguente “considerazione che in fattispecie non si apprezzano profili di danno grave ed irreparabile, anche in ragione delle nuove destinazioni della maggior parte degli insegnanti”.

Orbene, commentando la predetta decisione, viene innanzitutto in rilievo che anche il Consiglio di Stato, disattendendo la disposizione del combinato disposto dell’art.55, comma 9, e dell’art.62, comma 2, del Nuovo Codice Amministrativo, ha completamente omesso di indicare i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso nel merito. In buona sostanza nessuna valutazione, ancorchè sintetica, viene effettuata sulla fondatezza o meno delle censure avanzate con il ricorso e reiterate con l’atto di appello.

Quanto ai profili di danno grave ed irreparabile, mentre il TAR Basilicata aveva respinto la istanza cautelare nella considerazione che non risultavano ancora attuali e concreti i danni rappresentati dai docenti e dai genitori degli allievi del “Torraca”, il Consiglio di Stato, facendo riferimento alle nuove destinazioni dei docenti trasferiti d’ufficio (la gran parte nella stessa città di Matera e solo qualcuno in provincia) ha ritenuto non apprezzabili tali danni ai fini della tutela cautelare.

Orbene, in disparte la considerazione che un docente trasferito d’ufficio in altra scuola non subisce solo il danno derivante dalla distanza chilometrica che deve percorrere per raggiungere la scuola di nuova destinazione ma anche le gravi conseguenze, sotto l’aspetto psicologico e professionale derivanti dal forzoso cambiamento della scuola di servizio, dei colleghi e degli allievi, il Consiglio di Stato ha del tutto omesso di considerare i gravissimi danni determinati dagli atti impugnati nei genitori e negli allievi della scuola media “Torraca”.

Trattasi di danni che avevamo avuto cura di documentare con particolare riferimento agli allievi di Strumento Musicale frequentanti nei locali di via Piazza Degli Olmi, i quali a seguito del trasferimento non potevano proseguire gli studi di strumento intrapresi ed ai numerosissimi allievi, circa 400, che subivano il cambio di docenti in numerosi discipline, con gravi conseguenze sulla continuità didattica.

Poiché l’Ordinanza del Consiglio di Stato, non essendo impugnabile, può essere solo commentata, avendo nel contenzioso intrapreso nel Vostro interesse esaurito la sola fase cautelare, vi è la possibilità di sollecitare il Presidente del TAR Basilicata, attraverso il deposito di una motivata istanza di prelievo, a fissare l’udienza di merito del ricorso, anche se la decisione non arriverà in tempi brevi.

Ritengo che tale iniziativa sia opportuna, anche nella considerazione della fondatezza dei motivi di impugnazione che, finalmente, con la decisione di merito, il Giudicante sarà costretto ad esaminare e valutare.

Cordiali saluti.”

Carlo Abbatino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *