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Comilva Basilicata sul risarcimento dei danni da vaccino

Facendo seguito al servizio televisivo trasmesso l’8 aprile scorso dalla emittente TRM in merito al cartellone COMILVA (Coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione) posto nei pressi dell’Ospedale di Matera e riguardante la Legge 210/92 si fa presente che:

  • Non si può parlare di “innocuità del trattamento vaccinale” se esiste una legge italiana che prevede il risarcimento dei danni da vaccino. La Legge 25 Febbraio 1992, n. 210 (in Gazzetta Ufficiale, 6 Marzo, n. 55), dal titolo “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni”, è una legge dello Stato, dello stesso rango giuridico della Legge 117/2017 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) che riporta, tra l’altro, quando segue:
    1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge (all’art. 1 comma 1);
    2. L’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall’art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111 (art. 2 comma 1);
    3. L’indennizzo di cui al comma 1, integrato dall’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (art. 2 comma 2);
    4. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell’indennizzo, di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguenteordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro (art. 2 comma 3);
    5. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l’indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale(art. 2 comma 4).
  • La stessa legge 117/2017 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) richiama ai danni da vaccinazione obbligatoria agli art.li 5-ter (Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie) e 5-quater (Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni).

Il cartellone COMILVA, posto nel luogo più idoneo della città di Matera, si pone l’obiettivo di fornire informazioni, nonché di invitare la popolazione ad informarsi adeguatamente, in materia di vaccinazioni obbligatorie, in quanto, come riportato da leggi dello Stato, nonché dalla Comunità Scientifica che sottende alla legge, tali vaccinazioni possono dar luogo a lesioni e infermità con menomazione permanente della integrità psico-fisica del vaccinato e finanche la morte.

Si vuole ribadire con forza che il COMILVA e i suoi iscritti sono per l’informazione e la libertà di scelta consapevole, con assoluta certezza non possono e non devono essere definiti in modo superficiale e dispregiativo “no vax” perché non lo sono. Chi li associa ai “no vax” (e con lui la sua redazione e testata editoriale) non può affatto definirsi un giornalista attento e informato.

Si fa notare, inoltre, che la legge 117/2017 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) priva della libertà di scelta non solo i genitori ma anche quella parte di medici che,  seppur forti delle loro conoscenze scientifiche, o si allineano o vengono radiati dall’albo professionale.

Ciò premesso si fa presente che l’affissione del cartellone in città si inserisce nell’ambito di precise azioni del COMILVA che si articolano nel:

  • Realizzare anche in Italia la Libertà di Vaccinazione;
  • Contribuire all’informazione sulla Ricerca Scientifica;
  • Ottenere il giusto riconoscimento e il risarcimento per i danni da vaccino.

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