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Comune di Matera: il sindaco emana ordinanza che vieta vendita e consumo di alcool la notte di Capodanno

Divieto di consumazione e di vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine dalle ore 19:00 del giorno 31 dicembre 2021 e sino alle ore 7:00 dell’1 gennaio 2022.

Di seguito l’ordinanza: ordinanza sindacale bevande alcoliche 2021-2022

O R D I N A

che dalle ore 19:00 del 31 dicembre 2021 fino alle ore 7.00 dell’1 gennaio 2022, in considerazione delle motivazioni di cui in premessa,

1) è vietata, su tutto il territorio cittadino, la vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e di bevande non alcoliche contenute in bottiglie/recipienti di vetro o in lattine da parte di tutte le attività commerciali/artigianali e degli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande (come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, bar, pub, pizzerie, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, food-truck, distributori automatici, esercizi di vicinato, ecc.);

2) è vietata il consumo e/o la detenzione di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e di bevande non alcoliche contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine su area pubblica o su aree/vie private ad uso pubblico (ad eccezione delle aree concesse ai titolari/gestori di attività commerciali e artigianali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);

 DISPONE E PRECISA CHE

– resta consentita la vendita di qualsiasi bevanda (alcolica e non alcolica) con consegna a domicilio (delivery) da parte delle predette attività commerciali/artigianali e degli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande;

– resta consentita la somministrazione o il consumo di qualsiasi bevanda (alcolica e non alcolica) al banco o ai tavoli all’interno dei locali autorizzati e/o sede di attività commerciali/artigianali e/o di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, come anche nelle aree all’esterno (dehor) ed in quelle concesse e/o adibite a plateatico dei predetti pubblici esercizi di somministrazione;

DISPONE ULTERIORMENTE CHE

  • i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lvo n. 267/00 e dell’art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i..
  • la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all’Albo Pretorio del Comune di Matera, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Matera, sito web istituzionale dell’Ente.
  • gli agenti di Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica siano incaricati dell’effettuazione dei necessari controlli relativi all’esecuzione della presente ordinanza e dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Basilicata oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza a:

  • Prefettura di Matera;
  • Questura di Matera;
  • Comando della Polizia Locale di Matera;
  • Comando Provinciale Carabinieri di Matera;
  • Comando Provinciale Guardia di Finanza di Matera.

      II Sindaco

dott. Domenico Bennardi

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