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Consiglio regionale lucano approva mozione del consigliere Lacorazza sul piano per l’edilizia scolastica

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione proposta dal consigliere Piero Lacorazza (Pd), in merito al “Piano Triennale 2018/2020 di edilizia scolastica”, che impegna il governo regionale “ad attivare ogni utile iniziativa presso la Conferenza Stato – Regioni affinché sia definita con certezza la disponibilità di risorse destinate alla Basilicata per l’annualità 2018 e si predispongano in tempi più ragionevoli le risorse e gli atti conseguenti per le annualità 2019 e 2020”.

Il documento prende spunto da un decreto interministeriale del 3 gennaio 2018, in base al quale si prevede che “i piani regionali approvati dalle Regioni siano trasmessi al Miur entro 120 giorni dalla pubblicazione, ovvero entro il 1° agosto 2018, al fine di trasmetterli al Mit e per conoscenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, tanto da inserirli in un’unica programmazione nazionale da predisporre entro i 60 giorni successivi”. Nella mozione si ricorda, inoltre, che con la delibera della Giunta regionale n.360 del 30/04/2018 “è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la formazione del Piano Triennale 2018/2020 di Edilizia Scolastica, pubblicato sul Bur n.19 del 16/05/2018”, e in attuazione al suddetto avviso sono pervenute da Comuni e Province 94 istanze, distinte per le diverse tipologie d’intervento previste”
A causa dei tempi stringenti imposti dal Decreto Interministeriale del 03/01/2018, “l’avviso pubblico di cui alla Dgr n.360 del 30/04/2018, contrariamente a quanto avvenuto per precedenti avvisi pubblici, non ha previsto la pubblicazione di una graduatoria provvisoria, la possibilità di presentazione da parte dei soggetti beneficiari di eventuali osservazioni e successiva approvazione della graduatoria definitiva”, e con l’approvazione del provvedimento definitivo, “escludendo il passaggio che intercorre dall’approvazione di una graduatoria provvisoria ad una definitiva e l’eventuale possibilità prevista per legge di presentare delle osservazioni da parte dei richiedenti enti, si rischia di vìolare il principio del favor partecipationis che si impone in caso di evidenza pubblica, oltre che del principio ormai istituzionalizzato del soccorso istruttorio, che per consolidato avviso giurisprudenziale integra il potere-dovere di chiedere un’integrazione documentale (art. 6, legge n. 241/1990) al fine di far valere la sostanza sulla forma (o sul formalismo) nell’esibizione della documentazione ai fini della procedura selettiva, onde non sacrificare l’esigenza della più ampia partecipazione per carenze meramente formali nella documentazione”.

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