BasilicataCronaca

Costa Molina, nessuna procedura anomala nell’autorizzazione

centro oli viggianoNessuna procedura anomala nell’autorizzazione per Costa Molina 2. Lo precisa il Dipartimento regionale all’Ambiente in risposta alla nota diffusa dal Coordinamento No Triv. In merito alle affermazioni che parlano di “procedure anomale” e di “mancato rispetto di procedure amministrative”, il Dipartimento specifica che “ciò è destituito di ogni fondamento”.

“L’Ufficio Compatibilità Ambientale – fa sapere il Dipartimento – ha operato nell’ambito delle proprie competenze relative all’Autorizzazione Integrata Ambientale, in quanto per la norma di settore (D. L.vo n. 152/2006 – Parte II, Titolo III bis) le attività di reiniezione costituiscono cosiddette “attività connesse” al Centro Olio Val d’Agri. In tale veste, ha autorizzato la prosecuzione dell’attività di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2, la cui perforazione è stata autorizzata da oltre 30 anni”. Per le stesse motivazioni, l’Ufficio sta curando anche il procedimento Aia, tutt’ora in corso, che riguarda l’intero layout di reiniezione del pozzo Monte Alpi 9.

“Nell’ambito dei procedimenti – precisa il Dipartimento Ambiente – sono state acquisite e valutate le osservazioni degli Enti e di altri Uffici regionali che hanno titolo ad esprimere parere, osservazioni che, dove occorre, sono integrate nei dispositivi autorizzativi anche con valore di prescrizione. Come prevede la norma di riferimento (D. L.vo n. 152/2006, art. 29-nonies), la ratifica della modifica non sostanziale relativa al pozzo Costa Molina 2 è efficace ed operativa anche nelle more dell’aggiornamento del provvedimento generale di Aia (DGR n. 627/2011)”.

“In particolare, nel provvedimento di ratifica per Costa Molina 2 – prosegue il Dipartimento Ambiente – sono state descritte tutte le caratteristiche impiantistiche e di processo e sono contenuti anche ampi riferimenti al procedimento in corso per l’accertamento dei fenomeni di inquinamento, dettando le prescrizioni operative da ottemperare per la gestione dell’attività. Tra queste, in sintesi, il quantitativo massimo, annuo e giornaliero, delle acque da reiniettare; l’ambito sotterraneo utilizzabile per la reiniezione; la qualità delle acque reiniettabili e relativi parametri di riferimento; le modalità di esercizio dell’attività di reiniezione e relative garanzie tecniche da adottare; la realizzazione di ulteriori tre piezometri per il monitoraggio delle acque sotterranee; i dati e parametri da rilevare, registrare e comunicare agli Organi di controllo; le attività di monitoraggio da eseguire in parallelo alla reiniezione per il controllo dei parametri di processo e per le garanzie di tutela del contesto ambientale di riferimento; il monitoraggio e controllo della persistenza delle caratteristiche tecniche del giacimento che consentono la reiniezione; le modalità di svolgimento dei controlli da parte degli Organi competenti (Arpab e Provincia); il monitoraggio microsismico dell’area, sotto la supervisione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV); le modalità e la tempistica della comunicazione dei dati”.

 

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