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Divieto installazione e sperimentazione tecnologia 5G nel territorio del comune di Chiaromonte (Pz)

Considerato che il Consiglio dell’Autorità per le Garanzia nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n. 231/18/CONS le procedure per l’assegnazione e le regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5.27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);

che stante alle conoscenze attuali la tecnologia 5G si baserebbe su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, dette anche “onde millimetriche”;

che allo stato non è certo se dette “onde” siano innocue ovvero possano avere conseguenze dannose sulla salute dei cittadini ed in tal senso, spetta al Sindaco, nella sua veste di autorità sanitaria locale in ossequio all’art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall’art. 3-ter del D.L.vo n. 152/2006, al fine di prevenire e fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l’inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione, imponendo l’adozione delle migliori tecnologie disponibili.

Ravvisata la necessità di attendere gli esiti delle valutazioni epidemiologiche e di salute pubblica, nonché le più complessive valutazioni da parte dei competenti organi di diritto comunitario e nazionale, al fine di poter adempiere alle linee guide nazionali in merito all’espansione delle reti di comunicazione sul territorio da parte delle imprese autorizzate; Visto l’art. 50, c.4, del D.Lgs 267/2000, in combinato disposto con l’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ordina:

di vietare a chiunque la sperimentazione o installazione della tecnologia 5G nel territorio del Comune di Chiaromonte, applicando il principio precauzionale sancito dall’Unione Europea, in attesa del termine delle valutazioni degli uffici interni e in subordine all’emanazione di linee guida aggiornate da parte degli organismi di tutela della salute e dell’ambiente nazionali e regionali nonché studi scientifici di organismi pubblici certificati, che accertino che le stesse non producano danni alla salute dei cittadini;

di vietare a chiunque la realizzazione di lavori di installazione di impianti anche ai soli fini di sperimentazione comunque riconducibili alla tecnologia 5G;

di vietare l’ingresso nel territorio di Chiaromonte a chiunque intenda eseguire lavori o impianti connessi alla tecnologia 5G;

di vietare agli uffici l’istruttoria di qualunque procedimento connesso a tali impianti, prescrivendo agli stessi la trasmissione alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari di qualsiasi eventuale richiesta in merito pervenuta per le necessarie valutazioni;

di trasmettere la presente ordinanza agli uffici competenti del Ministero della Salute, affinché sia registrata la richiesta del Comune di Chiaromonte di disporre di linee guida scientificamente rigorose ed aggiornate in merito alla rilevanza di salute pubblica delle radiofrequenze 5G.

Dispone, che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio online del Comune, ne venga data massima diffusione attraverso i canali di comunicazione ufficiali dell’Ente e trasmessa: al Prefetto di Potenza; alla Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni; al Segretario comunale; all’Ufficio Tecnico comunale; all’Ufficio di Polizia Locale; alla stazione Carabinieri di Chiaromonte; al Presidente della Repubblica; al Presidente del Consiglio dei Ministri; al Ministro della Salute; al Ministro dello Sviluppo Economico; al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; al Ministro dell’Interno; alla Regione Basilicata.

Avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’atto stesso, oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla stessa pubblicazione.

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