CronacaPuglia

Petizione popolare “Chiudiamola qua” di “Genitori Tarantini”

Al Sindaco del Comune di Taranto Rinaldo Melucci comunetaranto@pec.rupar.puglia.it gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
All’Assessore all’Ambiente Francesca Viggiano assessoreviggiano@comune.taranto.it
Al Direttore Generale direttoregenerale.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Al Presidente della Commissione Ambiente Cosimo Cotugno mimmocotugno@gmail.com cosimo.cotugno@pec.comune.taranto.it
Al Presidente del Consiglio Comunale presidenzaconsiglio.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Al Segretario Generale Segreteriagenerale.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Riscontro petizione popolare “Chiudiamola qua!” In riferimento alla nota N. 11154 del 24/01/2019 della Direzione Affari Generali del Comune di Taranto in cui si comunicavano i tempi per la procedura di verifica dell’autenticità sul campione di 80 firme dei sottoscrittori della petizione in oggetto, l’associazioni Genitori tarantini Ets e LiberiAmo Taranto chiedono informazioni e aggiornamenti sullo stato dei lavori, essendo abbondantemente superati i termini previsti. La petizione e’ stata depositata in data 19 ottobre e ci teniamo a ricordare che sono ormai trascorsi ben 5 mesi senza mai aver avuto la possibilità di un incontro né col primo cittadino né con l’assessore Viggiano, nonostante le nostre ripetute richieste. Alla luce degli ultimi avvenimenti che riguardano anche l’incertezza sul significato dei dati sull’inquinamento, vorremmo ricordare che nella nostra petizione fornivamo all’Amministrazione comunale, in assenza di dati certi a garanzia della piena tutela della salute dei cittadini, alcuni spunti giuridici su cui incardinare eventuali azioni amministrative, a partire dall’applicazione del “ principio di precauzione ” enunciato all’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, già introdotto dal trattato di Maastricht e poi ripreso dalla Costituzione europea art. III-233. Nella Comunicazione n.1 Final della Commissione Europea COM 2000, si legge: “ L’applicazione del principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto.” Nel frattempo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, accogliendo con procedura d’urgenza il ricorso presentato da 182 cittadini di Taranto, ha condannato lo Stato italiano per non aver tutelato e per non tutelare ancora oggi il diritto alla vita privata e famigliare dell’individuo (art. 8 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo) e per aver negato il diritto a un ricorso effettivo in sede nazionale (art. 13, stesso testo), impedito, si legge nelle motivazioni, dalla serie di decreti legge a favore della produzione altamente inquinante dell’Ilva. L’art. 2 (“Diritto alla vita”) è stato accorpato all’art. 8, in questa sentenza che la Corte ha definito “pilota”. La Corte di Strasburgo impone allo Stato italiano di porre rimedio alla pregressa ed alla attuale situazione nel più breve tempo possibile. Di questa sentenza, molti si stanno avvalendo per portare avanti le proprie richieste; non ultimo, il giudice Benedetto Ruberto che ha inviato gli atti alla Consulta, sollevando dubbi di legittimità costituzionale sui diversi provvedimenti emessi dai Governi per salvare lo stabilimento siderurgico. Già nel 2012, il giudice Patrizia Todisco, forte delle perizie fornitele, individuò nell’area a caldo dell’Ilva la fonte principale della devastazione ambientale e dell’insopportabile numero di malattie e morti connesse all’inquinamento industriale, ordinando il sequestro senza facoltà d’uso della parte produttiva incriminata. Lo studio S.E.N.T.I.E.R.I., corroborato in seguito dallo studio dell’equipe del dottor Forastiere, l’ordinanza del giudice Patrizia Todisco, la sentenza di condanna dello Stato italiano da parte della CEDU e la richiesta del giudice Ruberto dovrebbero essere elementi più che sufficienti ad allarmare gli Amministratori della città di Taranto. Vorremmo ricordare che la Costituzione italiana garantisce a tutti un lavoro dignitoso, fatto in sicurezza, in salute e in un ambiente salubre, condizioni che lo stabilimento siderurgico di Taranto non può assolutamente assicurare, neppure dopo il completamento delle prescrizioni del Piano ambientale. Ciò predispone a pensare che il lavoro offerto da quell’azienda somigli più a schiavismo che ad un lavoro come garantito dalla Costituzione. In più, anche se l’iniziativa economica privata è libera, questa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (art. 41 della Costituzione italiana). Riteniamo vi siano sufficienti motivazioni a che si possano prendere decisioni, sì, coraggiose, ma in linea con quel senso di “giustizia” che si respira in ogni articolo della Costituzione italiana, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo. Un sindaco ed una Giunta attenti all’ambiente e alla salute dei propri concittadini saprebbero già cosa fare. E voi? Tutto l’acciaio del mondo non vale la vita di un solo bambino!
Associazione Genitori tarantini – Ets Associazione LiberiAmo Taranto – APS Taranto

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