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Puglia la regione non riconosce le competenze dei geometri

I geometri, ed i geometri di Puglia in particolare, difendono e sostengono le loro piene competenze in materia di progettazione architettonica e statica delle costruzioni civili, anche laddove queste siano progettate con l’uso del cemento armato, ovviamente nei limiti stabiliti dal regolamento professionale e confermati in tutti gli ambiti della legislazione vigente.  Su tutto il territorio nazionale queste norme hanno da sempre avuto applicazione diversificata, ma hanno altresì rappresentato il riferimento costante ed uniforme per l’attività di tutte le professioni tecniche, senza mai essere contestate.Sulla base di queste premesse i Collegi Provinciali riuniti dei Geometri e dei Geometri Lauerati di Puglia hanno proceduto ad un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per chiedere l’annullamento o la declaratoria di nullità della circolare interpretativa emanata in data 6 luglio 2010 dal servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia a firma del dirigente ing.Francesco Bitetto e del referente rischio sismico, ing. Angelo Lobefaro (tra l’altro Vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bari), con la quale veniva disposto che alla categoria professionale dei geometri e geometri laureati sarebbero consentiti soltanto interventi di riparazione sul patrimonio edilizio esistente ricadente in zona 4 (a basso rischio sismico) e sarebbe preclusa la progettazione di qualsiasi opera edile, con l’esclusione in ogni caso di opere che prevedano l’uso di strutture in cemento armato.

“ ..La non esaustiva e richiesta competenza ascrivibile alla categoria dei geometri, per le attività di progettazione, è estesa anche alla parte architettonica, essendo la stessa connessa a quella strutturale …” recita tale circolare la cui emanazione segue ad una comunicazione inviata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri a tutti i Presidenti Provinciali (novembre 2009), in cui si invitavano i rappresentanti degli Ordini Provinciali ad adoperarsi affinché gli stessi si facessero portavoce del fatto che non poteva sussistere alcuna forma di subordinazione dell’ingegnere rispetto ai professionisti in possesso del titolo di studio inferiore (nel caso appunto il geometra o il laureato triennale) anche in sede di Enti Locali, basandosi sulla decisione della Corte di Cassazione n. 19292 del 7 settembre 2009. Su tali basi l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari lo scorso 16 marzo scriveva alla Regione Puglia, alle AUSL, a tutti i Sindaci della Provincia di Bari, ai dirigenti UTC, all’AQP e ai Consorzi di Bonifica, chiedendo la piena applicazione della decisione della suprema Corte di Cassazione. Segue quindi in ordine di tempo l’emanazione della succitata circolare interpretativa della Regione Puglia, che pretendendo di chiarire le competenze professionali della categoria dei geometri pone ogni sorta di limitazioni.  Contro questa circolare i Collegi dei Geometri e Geometri Laureati di Puglia inoltravano ricorso a firma dei presidente di Taranto nonchè Presidente Regionale, Claudio Donati, di quello di Bari Giovanni Bianco, di Brindisi, Nicola Iaia, di Lecce, Ennio Rizzo, di Foggia, Leonardo Pietrocola, di Andria, Barletta e Trani, Gioacchino Capuano e di Lucera, Sandro Santoro. In tale ricorso si contestava la legittimità della predetta circolare, innanzitutto sul piano costituzionale, per violazione dei principi generali contenuti nell’articolo 97 della Costituzione, negli articoli 3 e 4, che impone la organizzazione degli uffici pubblici secondo le disposizioni di Legge in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, principio che al riguardo pare assolutamente venir meno, viste le qualifiche professionali dei firmatari del provvedimento, nonché nei principi generali in materia di attività amministrativa, con particolare riguardo all’attività interpretativa.c

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