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Ruoti, sull’incompatibilita di Gentilesca il Prefetto dice no

“Parlare di smacco è forse poco per il sindaco di Ruoti. Sta di fatto che la barzelletta con cui ha intentato una contestazione di incompatibilità sulla mia persona, la Prefettura di Potenza ha chiarito in maniera inequivocabile i contorni di una vicenda grottesca. Se ne faccia una ragione Salinardi: per chi ha lite pendente in un procedimento civile e amministrativo non è prevista alcuna incompatibilità per fatti connessi all’esercizio del proprio mandato”. Quanto fa sapere il capogruppo di Ruoti Unita Franco Gentilesca che rende nota la risposta della Prefettura di Potenza al deliberato del Consiglio comunale di Ruoti in merito alla contestazione per intervenuta incompatibilità per lite pendente relativamente al ricorso presentato al Tar per annullare la gara di appalto dell’edificio ‘Taverna Foj’. “Dopo il blitz in Consiglio per far fuori un membro dell’opposizione – spiega Gentilesca – ed incuranti delle funzioni attribuite alla Costituzione e dal democratico confronto politico, è stata finalmente messa la parola fine su una questione che secondo il primo cittadino di Ruoti e la sua maggioranza non consentiva ad un consigliere comunale di impugnare, protestare e dissentire sugli atti amministrativi. La domanda, noi che siamo rispettosi delle regole e della democrazia, l’abbiamo posta direttamente alla massima autorità del governo sul territorio: può considerarsi un atto impugnato al Tar per l’annullamento di una gara d’appalto per l’affidamento di alcuni lavori – e quindi in nome della collettività – una lite pendente verso l’ente? La risposta è stata chiarissima. “Il ricorso correlato all’esercizio di mandato è finalizzato a tutelare il diritto collettivo dell’aggiudicazione corretta dei lavori e non interessi propri. Il comma 1 n. 4 dell’articolo 63 dl decreto legislativo 67/2000 dispone che non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che ha lite pendente, ma – e qui sta il non conoscenza delle leggi da parte del sindaco di Ruoti e della sua maggioranza – il comma 3 dispone che l’ipotesi non si applica agli amministratori per fatti connessi all’esercizio del mandato. Insomma – spiega ancora Gentilesca – riprendendo gli stralci della comunicazione prefettizia “la deroga all’ipotesi di incompatibilità sussiste tutte le volte che l’amministratore abbia agito nell’interesse pubblico e non già nell’intesse personale. Un principio chiarito anche con sentenza della Cassazione del 2007. Non solo. Perchè considerando che la ratio della norma è finalizzata ad evitare situazioni di conflitto tra interesse personale dell’amministratore ed interessi pubblici facenti capo all’istituzione locale, è da ritenersi insussistente – scrive a Prefettura – la causa di incompatibilità per lite pendente nei confronti di Gentilesca. La legge è legge – commenta ancora Gentilesca -. Ero fiducioso dell’interpretazione della Prefettura e con grande orgoglio prendo atto che viene ristabilita la normale vita politica senza i diktat di un sindaco che si preoccupa di portare in consiglio la incompatibilità di un consigliere di opposizione quasi fosse l’argomento più importante della comunità, ma che poco o nulla conosce in materia di Testo unico degli enti locali in spregio alle vere problematiche della comunità Ruotese. A questo punto – conclude Gentilesca – con ancora più vigore darò corso alla mia attività consiliare, controllando ogni atto amministrativo e denunciando ogni iniziativa contraria all’interesse della comunità. Con buona pace del sindaco e dei suoi consiglieri politici. Se poi, gli attuali Amministratori, si siano finalmente resi conto di non saper Amministrare né comprendere il senso delle Leggi li invitiamo a lasciare campo libero”.

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