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Rottamazione delle cartelle: Nuovi chiarimenti dall’agenzia delle entrate

Proprio nei giorni di maggior fervore per la c.d. “definizione delle cartelle esattoriali”, sono arrivati puntuali i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 08.03.2017.

Ricordiamo, infatti, solo per fare un piccolo flash sull’accezione utilizzata nelle prime battute, che è all’esame dell’esecutivo un emendamento al D.L. terremoto che dovrebbe apportare delle piccole, perché tali appaiono al cospetto di ciò che auspicavano i contribuenti, modifiche alla normativa di cui al D.L. n. 193/2016.

Modifiche, che se verranno confermate, dovrebbero riguardare lo slittamento del termine per presentare le istanze dall’attuale 31 marzo al 21 aprile e la concessione del DURC, per le imprese che ne facciano richiesta, subordinato non più al pagamento della prima o unica rata ma al mero deposito dell’istanza di definizione.

Sul fronte dei chiarimenti, invece, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per puntualizzare alcuni aspetti ancora poco chiari relativi a profili più che altro operativi, i quali hanno suscitato non poche perplessità fra gli addetti ai lavori.

Dopo una breve ricapitolazione degli aspetti generali legati al procedimento di “definizione agevolata”, la Direzione Centrale del Fisco si è principalmente concentrata su alcuni dei temi più cavillosi, quali ad esempio: il momento di perfezionamento della definizione, i rapporti con eventuali precedenti dilazioni di pagamento ed, infine, le particolari peculiarità legate alla presenza di processi in corso.

Più minuziosamente, possiamo riassumere le indicazioni fornite dalle Entrate nelle seguenti:

  1. Cosa si intende per “carico affidato”?

L’Agenzia sostiene che con tale locuzione, il legislatore pare abbia voluto riferirsi a quelle somme che sono state trasmesse all’Agente della riscossione e che quindi sono uscite dalla disponibilità dell’ente creditore.

  1. Possono formare oggetto di definizione agevolata i carichi che includono unicamente somme dovute a titolo di sanzione?

A tale domanda l’ufficio ha risposto ragionando per esclusione. In effetti, seall’art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, il legislatore ha disposto che sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati all’Agente della riscossione recanti “le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali”,quest’ultimo,  a parere dell’ufficio,ha implicitamente affermato che rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo – tributarie.

  1. Quando può considerarsi avvenuto il perfezionamento della definizione?

La risposta ad una delle domande più ostiche pervenute in questi mesi è stata chiara e concisa: secondo l’Agenzia la definizione si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute.

  1. In che rapporto si pone la definizione agevolata con le precedenti dilazioni di pagamento?

A parere di chi scrive, è questa la risposta più importante che molti operatori attendevano da tempo, considerato l’enorme quantitativo di soggetti che presentano l’istanza di definizione pur avendo in essere un piano di rateazione concesso precedentemente.

Il dubbio piùimpellente è stato così risolto:

  1. Se il debitore paga la prima o l’unica rata del piano previsto dalla definizione, si determina la revoca automatica della precedente dilazione accordatagli, con la conseguenza che nell’ipotesi in cui lo stesso, nel caso di opzione per le cinque rate, non adempierà, adempierà con ritardo o in maniera insufficiente alle successive rate, la stessa “rottamazione” gli sarà revocata e il totale delle somme non pagate non potrà più essere oggetto di rateazione.
  2. Se il debitore, ricevuto il prospetto delle rate da pagare per dare corso alla definizione, non procede con il versamento della prima o unica rata si determina l’inefficacia della definizione e lo stesso potrà a quel punto riprendere la rateazione sospesa non essendo costretto, a differenza dell’ipotesi precedente, a versare tutto in un’unica soluzione.
  3. Ai fini della rinuncia ad eventuali contenziosi aventi ad oggetto carichi per i quali si è chiesta la rottamazione, si rende necessario formalizzare la stessa anche davanti al Giudice?

Su tale quesito, l’Agenzia ha comunicato che la norma non richiede, unitamente all’impegno alla rinuncia espresso nella definizione, la contestuale formalizzazione della stessa davanti al Giudice, né subordina la definizione all’accettazione della rinuncia da parte dell’ente impositore.

Ciò che assume rilevanza, a tal fine, è il tempestivo ed integrale versamento dell’importo complessivamente dovuto.

Sulla questione, tuttavia, ha ricordato l’ufficio che il contribuente può opportunamente segnalare al Giudice tributario che è venuta a cessare la materia del contendere, allegando all’uopo la documentazione che attesta l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto o – in caso di pagamento rateale – della prima rata.

In riferimento a ciò, prende piede pertanto la strada, invocata da molti operatori della materia in questi mesi, del ricorso all’istituto della cessata materia del contendere piuttosto che a quello della rinuncia al ricorso.

  1. Nel caso in cui il carico definito abbia ad oggetto l’intera somma in contestazione, qualora il contribuente chieda un rinvio dell’udienza di trattazione, quale comportamento deve adottare l’Agenzia?

Al presente quesito, la Direzione Centrale ha chiarito che di norma non è opportuno opporsi alla richiesta, salvo che la stessa risulti meramente dilatoria.

In relazione a ciò vale la pena ricordare che, ad ogni modo, il Giudice tributario non è obbligato a concedere il rinvio, non essendo tale ipotesi prevista da nessuno dei commi dell’art. 6 di cui al D. L. n. 193/2016.

Queste, in sintesi, le principali illustrazioni che ci giungono con la circolare sopra richiamata, per mezzo della quale l’Amministrazione finanziaria tenta di superare l’impasse operativo in cui molti contribuenti si trovano nel momento in cui sono chiamati a decidere se, appunto, “rottamare” o magari continuare con il precedente piano di rateazione ordinario.

Al di là di tutto, però, resta il dato emblematico di una sanatoria che purtroppo non consente l’accesso proprio alla maggior parte di coloro che ne hanno bisogno, da individuare in tutti quei contribuenti che non dispongono di una certa liquidità per far fronte alla ristrettezza dei tempi previsti per la definizione del debito.

Ecco perché, più di ogni altra modifica, ciò che maggiormente serviva o, se ci è concesso usare il presente, a tutt’oggi necessita, è un intervento che vada ad incidere sull’estensione del numero delle rate entro cui poter adempiere, atteso che appare oltremodo impensabile poter credere che un soggetto che negli ultimi anni non sia riuscito a far fronte al proprio debito (sicuramente per mancanza di liquidità corrente) si ritrovi, dall’oggi al domani, con le tasche piene di quelle stesse somme che avrebbero potuto evitargli l’inclusione nella “lista nera” di Equitalia.

Allo stesso tempo, però, va dato atto del primo grande sforzo messo in atto in questi giorni, proprio grazie all’emendamento di cui parlavamo in principio, che, laddove dovesse ottenere il via libera del governo, consentirebbe a milioni di imprese di ottenere il Durc con la semplice presentazione dell’istanza e non, come previsto attualmente, dopo il pagamento della prima rata.

Un intervento, quest’ultimo, che ci sembra in linea con la logica delle cose, considerato che nella prassi operativa è proprio grazie al “Durc regolare” che un’impresa può partecipare a delle gare o, ancor meglio, ricevere dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, tutte somme che potranno quindi essere utilizzate per fronteggiare il debito risultante dall’adesione alla rottamazione delle cartelle.

 

                                                                                                                      Dott. Daniele Brancale

Tributarista – Difensore Tributario

dott.danielebrancale@gmail.com

 

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